Egregi Sigg, Condomini

 

Vi informo di quanto disposto dal Decreto n°383 del 6/10/2022 in materia di impianti termici:

 

Comma 1. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

 

Comma 2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti: Zona D (Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, etc.) ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile .

I valori di temperatura consentiti sono di 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

 

L’Amministratore

 

 

Numerazione Civica interna

La così detta numerazione civica interna è un obbligo che fu introdotto con una Legge del 1954 (1228 del 12 dicembre) di fatto sempre disatteso e/o rinviato. La norma, mai abrogata,  prevede l'identificazione univoca di ciascuna unità immobiliare collegato al relativo identificativo catastale come appendice e prosecuzione della toponomastica e numerazione civica esistente.

A seguito di alcune modifiche ed integrazioni relative anche a progetti sviluppati in collaborazione con la Protezione Civile ora è divenuto, dove le amministrazioni comunali lo hanno già previsto, non ulteriormente rinviabile.

Tra queste, Comune di Firenze che con delibera 68 del 22 dicembre 2014 del Comune di Firenze ha introdotto l'obbligo e relativa sanzione sanzioni, secondo il regolamento di Polizia Urbana, che vanno da 80,00 a 500,00 Euro

la delibera comunale sul punto testualmente cita:

[...] 10 E’ fatto obbligo agli amministratori di condomini e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia costituito, apporre all’esterno delle singole unità abitative targhetta riportante il relativo numero di interno, secondo la procedura e il modello allegata (cfr. all.B), delle dimensioni non inferiori a cm. 5 (larghezza)x cm. 7 (altezza) […]

Il Comune di Firenze ha inoltre anche espressamente previsto, come già indicato, non solo il dimensionamento, la regola di numerazione e relative casistiche, ma ha anche introdotto l'obbligo di registrazione dei relativi dati in un apposto portale.

Al fine quindi di adeguarsi ad un obbligatorio adempimento normativo ed evitare le sanzioni conseguenti l'Amministratore, nell'abito del Suo mandato dovrebbe autonomamente procedervi con l'affidamento per istallare targhetta riportante il numero secondo le indicazioni previste e caricamento dati su specifica piattaforma predisposta dal Comune di Firenze

Di seguito alcuni Link sulla questione ed allegati:

https://protezionecivile.comune.fi.it/?page_id=10294

http://protezionecivile.comune.fi.it/wp-content/uploads/2011/05/Scheda-informativa-All.B.pdf

Allegati disponibili qui

 

 

Considerazioni sulla privacy in condominio da intendersi non come rispetto dei quello che i ciascuno ritiene di poter fare a casa propria ma quale diritto dei cittadini, conseguenti all'applicazione del regolamento Europeo ER 697/016 così detto GDRP

Il GDRP interessa anche il Condominio?

Si rende necessario valutare se effettivamente questa norma fondamentale sia applicabile ed in che misura in materia di Condominio.

La prima considerazione necessario che occorre ricordare è che trattamento dei dati anche la mera sola detenzione e conservazione dei dati stessi. I dati personali sono anche i dati tipicamente noti per l'amministrazione del Condominio quali ad esempio nome, cognome, indirizzo ecc...

Ma quale sono i soggetti tutelati dalla norma e dalla tutela? Come si inquadrano i rapporti tra Condominio-Condomino-amministratore?

La riposta è abbastanza semplice i soggetti tutelati sono tutti i soggetti privati, è chiaro quindi che il condominio non è di per se un soggetto tutelato, bensì è un soggetto che tratta i dati. Dopo tali considerazioni si posso inquadrare i seguenti rapporti:

Condominio quale titolare del trattamento

Sigg. Condomini:interessati dal trattamento

l'Amministratore può essere invece inquadrato sia come con titolare che come responsabile del trattamento.

 

In forza di quale principio il condominio e/o l'Amministratore può trattare i dati? E' necessario far firmare una specifica autorizzazione a ciascun Condomino? E se ciò non dovesse avvenire?

Sul punto occorre prima fare alcune opportune differenziazioni tra i dati che devono essere e possono essere trattati.

Se infatti si pensa alla quantità e qualità di dati che in una amministrazione si possono individuare le seguenti caratteristiche:

dati obbligatori ex lege (quelli indicati da codice civile che devono essere trattati dall'Amministratore e che è anche tenuto ed obbligato a ricercare o reperire in caso di inadempienza dei Sigg. Condomini)

dati necessari per gestire ed amministratore

dati non strettamente necessari ma forniti per specifiche finalità

altri dati noti

 

Basta legere la normativa europea per comprendere evidentemente e chiaramente che le prime due categorie sono dati che lecitamente vengono trattati senza autorizzazione. La norma infatti prevede che i dati possano essere trattati non esclusivamente in funzione dell'autorizzazione dell'interessato ma soprattutto qualora previsti per legge o per dare atto e compimento al mandato o contratto. Questo implica che limitatamente a queste categorie di dati non dovrebbe essere necessaria alcuna autorizzazione da parte degli interessati al trattamento (ovvero i Sigg. Condomini proprietari)

 

Questo vuol dire che allora l'interessato non ha alcuna forma di tutela?

Tutt'altro anzi, si rileva infatti che nelle autorizzazioni rilasciate ai fini di privacy spesso, troppo spesso sono talmente tanto generiche da contenere al loro interno l'autorizzazione a fare praticamente tutto. Le autorizzazione alla privacy ormai appaiono come solo una firma accessoria, burocratica e non sostanziale. Troppo spesso rilasciata con troppa libertà e senza una approfondita scelta consapevole. Se quindi è vero che per i soli dati rientranti nelle prime due categorie non vi è richiesta di alcuna autorizzazione al trattamento allora la responsabilità delle valutazioni sul trattamento sono tutte in capo al titolare.

Forse appare antiintuitivo ma grazie alle sanzioni che possono essere erogate in caso di violazione il titolare del trattamento è fortemente responsabilizzato nel trattamento stesso

 

Come si inquadra la figura dell'Amministratore?

In funzione del sistema ed incarico l'amministratore può essere inquadrato tanto come con-titolare del trattamento che quale responsabile, questo comporta adempimenti diversi ma giuridicamente entrambi sostenibili. Si ritiene che in funzione degli adempimenti e sostanziale equità nel funzionamento e burocratizzazione di eventuali incarichi vi sia una preferenza per una delle due soluzioni.

 

In collaborativo e coscienzioso rispetto delle norme in materia sanitaria, lo Studio Basile è chiuso al pubblico e riceve solo previo appuntamento.

 

Per emergenze potete contattare i numeri degli abituali fornitori od il numero per le emergenze.

 

Per i pagamenti vorrete provvedere a versare direttamente sul conto corrente bancario del Condominio.

 

Vi ricordo infine che potete trovare i principali documenti condominiali nell'archivio dell'area riservata del sito utilizzando le credenziali di accesso già fornite

 

la fatturazione economica in condominio è un nuovo mero adempimento burocratico o può essere uno strumento di trasparenza?

 

La fatturazione elettronica è un adempimento che impatta anche nella gestione del Condominio che comporta evidentemente un cambio sistemico della prassi gestionale condominiale. Molto si è già detto sulla fatturazione elettronica in generale e sull'impatto che questa può avere sulle piccole realtà artigianali, produttive ed imprenditoriali. Molto si è già detto sull'evidente aumento della burocrazia degli adempimenti e tali argomenti sono comuni a tutti i settori.

 

C'è però un argomento specifico che non è stato trattato. Occorre infatti ricordare che il Condominio è un soggetto particolare, privo di una autonomia funzionale e rappresentativa, ma rientra in una categoria di figure create dall'ordinamento atte a gestire.

 

Nel caso del Condominio, e giova richiamarsi la definizione civilistica data, in modo inverso (“ sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari ...”), dall'articolo 1117 del Codice Civile. Il Condominio è quindi solo una figura che serve a raggruppare i rapporti e suddividere le spese. E' quindi una figura di mera gestione.

 

Nell'ambito delle gestioni è prioritario prevedere alcuni sistemi di tutele, garanzie e responsabilità. In quest'ambito la fatturazione elettronica, combinata con gli strumenti informatici sempre più diffusi e potenti può essere lo strumento per potenziare i diritti dei soggetti sottostanti al condominio, ovvero i Sigg. Condomini.

 

Sotto questo punto di vista e nell'ottica di ricercare il lato migliore, la fattura elettronica può essere lo strumento di trasparenza e quindi di tutela che altrimenti il Codice Civile demanda agli obblighi e doveri dell'amministratore.

 

Entrando infatti un poco più nel tecnico, ma senza tecnicismi, se è vero che per legge ed obbligo, dovranno tutte le fatture (o quasi) transitare tramite un sistema informatico ed essere trattate e soprattutto archiviate digitalmente, è evidente che la bestpractis di massimo accesso alla documentazione appare alla portata di praticamente tutti.

 

Si moltiplicano le offerte di servizi forniti al Condominio o all'amministratore necessari per adempiere agli obblighi e l'integrazione di questi sistemi con una accessibilità solo consultativa, disponibile ai Sigg. Condomini appare come la traduzione in termini attuali degli obblighi di consegna documentale su richiesta, la previsione di eventuale “apertura sito per il transito della documentazione in formato digitale”, gli obblighi di trasparenza e rispetto normativo e forse il più importante principio che dovrebbe sottostare alla norma ovvero quello della trasparenza.

 

Probabilmente questa novità, come già gli obblighi di tenuta del conto corrente condominiale, hanno portato molti a evidenziare solo gli aspetti negativi come evidentemente l'inevitabile aumento di alcune spese, inevitabilmente e soprattutto nelle prime fasi si assisterà ancora ad assestamenti e magari errori, ma personalmente ritengo che, almeno sotto l'ottica di garantire massima trasparenza ed accessibilità ai dati ed informazioni proprie dei Sigg. Condomini e relative ai beni che gli stessi detengono in condominio sia utile integrare.

 

Sicuramente il mercato individuerà il prezzo ed i servizi verranno affinati grazie al naturale sistema della concorrenza, così come è vero che al momento esistono moltissime offerte e soluzioni molto diverse le une dalle altre, pertanto appare difficile prevedere e valutare in modo economico di costi-benefici, ma essendo al di la delle nostre competenze la possibilità di valutare l'adempimento agli obblighi normativi ritengo che la possibilità fornita debba essere attentamente valutata.

 

Si conclude questa breve riflessione evidenziando che l'archiviazione digitale decennale comporta evidentemente la rivalutazione completa in materia di privacy.