Approfondimento in materia di principi di rendicontazione condominiale post riforma L. 220/12

 

La riforma del codice civile introdotta con la legge 220 del 2012 entrata in vigore il 28 giugno 2013 ha modificato e modernizzato un istituto giuridico molto diffuso nella vita quotidiana.

 
Il condominio è infatti un ente definito civilisticamente attraverso l'elencazione non esaustiva dei beni che lo costituiscono, dotato di autonomia formale, obblighi e compiti. Nella accezione forse più comune il condominio e sinonimo di palazzo, fabbricato ecc . ..
 
Con la predetta legge ora si sono introdotto alcuni importanti elementi per modernizzare e rendere attuale il condominio che in alcuni casi è assimilabile per gestione ad una piccola impresa. Sono infatti sempre più comuni di grosse dimensioni, con impianti tecnologici, servizi e necessità tali da comportare movimenti economici da centinaia di migliaia di euro. Questa  progressiva modificazione della realtà è anche riscontrabile nella necessità di normale civilisticamente l'istituto del supercondominio o condominio di condominio. 
 
Con la  crescente rilevanza economica del condominio è cresciuto anche il bisogno di uno strumento che abbandonasse  il tipico aspetto volontaristico e improvvisato e divenisse formalmente e sostanzialmente più trasparente e controllabile.
 
Per venire incontro a queste esigenze il legislatore ha introdotto agli articoli 1130 e soprattutto al 1130 bis alcuni obblighi per l'amministratore tra questi obblighi di separazione patrimoniale e di rappresentanza dei fatti a quelli che mutuando una terminologia aziendalistica sarebbero definibili stack holder.
 
situazione patrimoniale del condominio"o strumento principe di questa rappresentazione definita "situazione patrimoniale del Condomino" è sicuramente la relazione obbligatoria e il prospetto di riepilogo
 
Analizziamo questo prospetto. Il rendiconto condominiale viene redatto mutuando i principi contabili e quindi in sintesi si può indicare che: le voci di spesa devono essere indicate per competenza  (quindi non secondo il principio di cassa) inoltre è opportuno costituire gli opportuni fondi speciali (richiamati e previsti civilisticamente) ed eventuali accantonamenti. 
 
Solo gli incassi e quindi i versamenti dei Sigg.  Condomini seguono il principio di cassa. Seguendo il principio di cassa non è quindi necessario apportare alcuna modifica e scrittura correttiva.
 
Il principio di competenza si scontra con la necessità di rappresentare indicata ai citati articoli
 
Occorre quindi in uno specifico prospetto apportare le necessarie correzioni per trasformare la situazione riportata nel rendiconto in una rappresentazione finanziaria. Anche in questo caso si possono mutuare i principi del rendiconto finanziario.
 
Occorre quindi correggere le voci di spesa per quelle che seppur di competenza non hanno avuto manifestazione economica  (fatture ricevute ma non pagate oppure fondi ed accantonamenti). 
 
Il riepilogo dovrà quindi contenere il saldo si conto corrente bancario, che rappresenta la situazione cristallizzata ed anche riepilogo finanziario dal momento che tutti i pagamenti, da codice civile, devono passare dal c/c del condominio.
 
Questo saldo deve essere messo a confronto con le risultanze contabili ovvero Prendiamo per riferimento il caso in cui tutti i condomini abbiano saldo a consuntivo pari a 0,00 (zero) ovvero abbiano entro la chiusura dell'anno condominiale versato esattamente quanto dovuto.
 
In questo caso è evidente che gli importi disponibili sul conto corrente condominiale dovranno coincidere esattamente con le poste economiche che non hanno avuto entro la data di chiusura dell'anno condominiale, la manifestazione finanziaria come ad esempio le fatture non pagate, fondi cassa, accantonamenti ecc...
 
Un eventuale debito dei Sigg. Condomini nei confronti del Condominio costituisce un credito per il Condominio e quindi una riduzione delle disponibilità liquide.
 
in sintesi si può indicare quindi che gli importi a saldo di conto corrente dovranno coincidere con la somma delle poste di spesa che non hanno avuto manifestazione economica detratte degli eventuali crediti verso i Sigg.  Condomini.